Titolo I • Costituzione, denominazione, sede e scopi
Costituzione, Denominazione, Sede
E’ costituita, con durata illimitata, l’Associazione “Assogiocattoli – Associazione Italiana Imprese Addobbi e Ornamenti Natalizi, Giocattoli, Giochi e Modellismo, Articoli di Puericultura e prodotti affini”.
L’Associazione, con sede legale in Milano – Via Carlo Ilarione Petitti, 16 – adotta un Codice etico di comportamento, come risulta agli atti della Associazione, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.
Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località.
Scopo
L’Associazione è apartitica, autonoma e indipendente, non ha fini di lucro ma può assumere partecipazioni in società ed enti aventi oggetto compatibile o affine a quello dell’Associazione e finalizzate al miglior perseguimento delle proprie finalità.
L’Associazione ha per scopo:
- di riunire e rafforzare la solidarietà delle aziende della categoria per la trattazione e la soluzione delle questioni di comune interesse;
- di tutelare gli interessi diffusi dei Soci in tutte le questioni d’ordine economico, giuridico, sindacale e tributario;
- di rappresentare, nei limiti del presente Statuto, i Soci nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche e sociali e con ogni altra componente della società;
- di svolgere ogni attività per quel che attiene i problemi dei settori rappresentati a difesa degli interessi dei Soci;
- di diffondere la conoscenza, lo sviluppo e il progresso dei settori merceologici rappresentati con corsi professionali, studi, ricerche, opere di divulgazione, pubblicazioni (anche cedendole a terzi) ed ogni altro mezzo utile allo scopo;
- di raccogliere ed elaborare notizie e dati relativi ai settori ed ai problemi industriali in genere e provvedere all’informazione ed alla consulenza relativamente ai problemi specifici della categoria;
- di stipulare il contratto collettivo di lavoro, collaborando alla risoluzione delle relative vertenze nell’interesse dei Soci e di cedere, anche in modo non prevalente agli associati, la pubblicazione relativa al C.C.N.L. di categoria;
- di provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;
- di organizzare, direttamente o indirettamente, manifestazioni mercantili specializzate.
L’Associazione per perseguire finalità ausiliarie e complementari ai propri scopi istituzionali, potrà prestare la propria collaborazione – anche attraverso l’erogazione di contributi – a Comitati, Enti ed Organizzazioni, nonché a tutte quelle iniziative che, in sede nazionale e/o internazionale, verranno dal Consiglio Direttivo ritenute utili a migliorare la qualificazione del settore.
Titolo II • Dei Soci e dei loro obblighi contributivi
Soci Effettivi – Requisiti
Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Effettivi le imprese con sede legale nel territorio nazionale, ovvero, in mancanza, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, che producono in proprie unità produttive anche al di fuori del territorio italiano, o importano, o distribuiscono, o rappresentano beni appartenenti a uno o più dei seguenti settori merceologici:
- addobbi e ornamenti natalizi e per altre festività, quali, a puro titolo esemplificativo: ornamenti natalizi e alberi di Natale – articoli per il presepe – articoli e giochi per il carnevale – articoli per altre festività- articoli pirotecnici;
- giocattoli, giochi e modellismo quali, a puro titolo esemplificativo: action figures – arti e mestieri – armi giocattolo – bambole, accessori e corredi – biliardi, calcetti e flippers – cavalcabili – costruzioni – giocattoli di imitazione – giochi in scatola, di società, puzzles –giocattoli musicali – modellismo e hobby – peluches – giocattoli prescolari e didattici – articoli per la scrittura e affini – giocattoli sportivi, per l’aria aperta ed estivi – trenini, veicoli e modelli – veicoli per bambini e tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle Direttive sulla“Sicurezza Giocattoli”;
- articoli di puericultura per neonati e per bambini, quali, a puro titolo esemplificativo: passeggini – carrozzine – lettini – camerette – seggioloni – seggiolini per auto;
- articoli affini ai precedenti e loro accessori, nonché tutto ciò che funga come corredo ai beni sopra elencati o sia atto ad illustrarne il significato o completarlo.
Le imprese che assolvono ai requisiti di cui al comma precedente, devono operare in ottemperanza a quanto disposto dalle direttive comunitarie, dalle leggi nazionali di recepimento e dalle norme tecniche di applicazione delle direttive stesse in materia di sicurezza e di lavoro.
Soci Aggregati – Requisiti
Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di Soci Aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione.
Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci Effettivi non possono essere associate come Soci Aggregati.
Categorie e settori
All’atto dell’iscrizione all’Associazione, ciascun Socio Effettivo indica la propria appartenenza ad una delle seguenti categorie, in base al criterio della prevalente attività d’impresa esercitata:
- produttori;
- importatori / distributori;
- agenti / rappresentanti;
specificando altresì l’appartenenza ad uno dei seguenti settori, in base al criterio del prevalente settore merceologico:
- addobbi e ornamenti natalizi e per altre festività;
- giocattoli, giochi e modellismo;
- articoli di puericultura.
Le categorie e i settori potranno dotarsi di regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e le cui norme non potranno comunque essere in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto; identica approvazione è necessaria per le modificazioni ai predetti regolamenti.
Ammissione dei Soci
L’impresa che intende far parte dell’Associazione in qualità di Socio deve presentare domanda compilata su apposito modulo predisposto dall’Associazione.
I dati da indicare nella domanda e le modalità di ammissione sono stabiliti con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.
Tale domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e indirizzata al Presidente dell’Associazione; in essa devono essere indicati, fra l’altro, le generalità del Titolare o del Rappresentante Legale, la sede, lo scopo sociale, il CCNL applicato, la partita IVA, il codice fiscale, la posizione alla C.C.I.A.A. dell’impresa richiedente e, per le imprese che siano società, i dati di registrazione presso il competente Registro delle Imprese, nonché la specificazione della categoria, del settore di appartenenza ai sensi del precedente art. 5, il numero dei dipendenti e la fascia del valore di produzione (riferito all’esercizio precedente) per l’attribuzione dell’ammontare della quota associativa.
A tale modulo deve essere allegato il certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A.
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico di comportamento.
Sull’ammissione dei Soci delibera inappellabilmente il Consiglio Direttivo.
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
Decorrenza e durata dell’iscrizione
L’adesione ha effetto dalla data in cui la domanda di iscrizione viene accettata dal Consiglio Direttivo ed impegna il nuovo Socio per l’anno solare in corso; essa si intende rinnovata tacitamente di anno in anno qualora il Socio non presenti la propria volontà di recedere, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza (entro il 30 settembre).
All’atto dell’ammissione il Socio si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione di una quota associativa.
Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.
Quota associativa e contributi
I Soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale nonché, ai sensi di quanto previsto in seguito, il contributo straordinario.
La quota associativa annuale deve essere stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione entro il 31 maggio di ogni anno per l’anno solare successivo, in relazione alle esigenze di bilancio e al gettito delle entrate previste, e dovrà essere ratificata dall’Assemblea immediatamente successiva.
L’ammontare della quota associativa annuale dovuta da ciascun Socio effettivo è correlata al valore di produzione realizzato nell’esercizio precedente e risultante dal bilancio depositato, in base a una tabella riportata nell’Allegato 1 al presente Statuto, in cui vengono evidenziate le fasce di contribuzione e i correlati voti spettanti in Assemblea.
La quota associativa annuale di cui al presente articolo deve essere versata secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Quando l’ammissione ha luogo durante l’anno, essa verrà calcolata in proporzione ai mesi di iscrizione.
Eventuali contributi straordinari, a carattere occasionale, potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo e dovranno essere approvati dall’Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per tutti i Soci Effettivi.
L’Associazione potrà agire in giudizio per il recupero dei contributi associativi, dovuti e non versati, nei confronti dei Soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.
La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi.
Esercizio dei diritti sociali
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti, in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Il Socio Effettivo è legittimato a partecipare alla formazione della volontà sociale ed al governo dell’Associazione secondo le norme di questo Statuto ed in particolare può esercitare:
- il diritto di utenza dei servizi associativi (prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale);
- il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea;
- il diritto di eleggibilità alle cariche sociali, riservato esclusivamente ai Soci Effettivi;
- il diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale nonché ad utilizzare i loghi, associativo e confederale, nei limiti previsti dagli appositi regolamenti.
Il Socio Aggregato è legittimato ad esercitare:
- il diritto di utenza dei servizi associativi ad esso dedicati, posti in essere dall’Associazione;
- il diritto di presenza senza diritto di parola e voto in Assemblea.
Obblighi dei Soci
Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, delle normative e delle disposizioni attuative dello stesso, nonché delle deliberazioni degli Organi Sociali dell’Associazione.
Tutti i Soci sono inoltre tenuti al rispetto del Codice etico di comportamento approvato dal Consiglio Direttivo. In particolare si impegnano ad attenersi scrupolosamente alla osservanza delle norme dell’Ordinamento Italiano ed Europeo, sia in tema di immissione sul mercato di prodotti la cui sicurezza sia garantita da certificati di conformità emessi da Enti, Istituzioni o Laboratori notificati dallo Stato Italiano alla Commissione e accreditati nell’Unione Europea, sia in tema di divieti della produzione e/o importazione di prodotti non originali o contraffatti, usurpativi o comunque in violazione di diritti di proprietà intellettuale.
Tutti i Soci forniranno alla Segreteria le informazioni e le notizie che il Consiglio Direttivo ritenga utile chiedere per il raggiungimento degli scopi sociali; tali informazioni e notizie devono essere tenute riservate dalla Segreteria e, qualora sia necessario, utilizzate in forma riassuntiva senza indicazione delle singole fonti.
L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Tutti i Soci dovranno fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del “Registro delle Imprese”, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
Tutti i Soci dovranno versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall’Associazione.
Cessazione della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde:
- per recesso, con preavviso scritto di tre mesi, nei modi e nei termini previsti dall’art. 7, comma 1), senza esonero del Socio dagli impegni assunti a norma del presente Statuto durante il periodo di validità dell’iscrizione;
- per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- per inadempienza degli obblighi assunti dal Socio a norma del precedente articolo 10 del presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- per espulsione nel caso di ripetuta morosità per due esercizi consecutivi;
- per venir meno dei requisiti che ne avevano permesso l’ammissione;
- per fallimento dichiarato del Socio, con obbligo comunque di mantenere gli impegni di cui al punto 1) del presente articolo.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la cessazione della qualità di Socio per comprovata grave inadempienza agli obblighi di cui al Codice etico di comportamento ed in particolare per inadempienza al rispetto della vigente normativa in materia di immissione sul mercato di prodotti sicuri e di produzione e/o importazione di prodotti non in violazione di diritti di proprietà intellettuale.
Il Socio dimissionario perde ogni diritto sul Fondo comune, andando la sua quota a beneficio dell’Associazione.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione, nonché quant’altro previsto dal precedente art. 9.
L’azienda, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi per l’intero anno solare in corso.
Titolo III • Degli organi dell’Associazione
Gli organi
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Comitato di Presidenza;
- i Revisori dei Conti;
Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e delibera su ogni questione e materia salvo quanto il presente Statuto demanda ad altri Organi; in particolare elegge i componenti del Consiglio Direttivo candidatisi tra i Soci Effettivi.
Essa è costituita da tutti i Soci dell’Associazione i quali vi partecipano per mezzo di un loro legale rappresentante o di altra persona munita di valida delega.
Potranno partecipare all’Assemblea dei Soci solo i Soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che potrà essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.
I Soci Aggregati possono partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione e senza diritto di voto.
All’Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, in caso di assenza o impedimento del Presidente, da un Vice Presidente delegato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove, ma comunque nell’ambito del territorio nazionale.
Essa può essere convocata anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di tanti Soci che rappresentino almeno un quinto della loro totalità, o altresì su richiesta del Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.
La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
In tutti i casi l’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e patrimoniale dell’esercizio conclusosi il 31 dicembre dell’anno precedente e per la ratifica delle quote associative dell’anno successivo.
La convocazione deve essere fatta mediante lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo equivalente, da spedire almeno otto giorni prima della riunione, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza, nonché dell’ordine del giorno; la comunicazione di eventuali integrazioni e modifiche dell’ordine del giorno potrà essere spedita fino a cinque giorni prima dell’Assemblea.
Ogni Socio può rappresentare un massimo di tre Soci, mediante delega scritta.
In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci Effettivi rappresentanti la maggioranza (metà più uno) dei voti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei voti dei Soci Effettivi intervenuti; in seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima, l’Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Soci Effettivi intervenuti in Assemblea, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa (artt. 28 e 29).
E’ devoluta al Presidente, con il concorso del Direttore, la constatazione della legale costituzione dell’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente delegato dal Presidente.
Funge da Segretario dell’Assemblea il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea stessa.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario dell’Assemblea, che verrà conservato nel libro dei verbali delle Assemblee.
Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea:
- esamina i problemi d’ordine generale che interessano la categoria e fissa le direttive di massima dell’Associazione;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo, candidatisi tra i Soci Effettivi;
- nomina i Revisori dei Conti;
- delibera annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, sull’ammontare delle quote associative ordinarie annue;
- delibera sull’ammontare dei contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera, in conformità all’articolo 29, lo scioglimento dell’Associazione.
Diritto di voto dei Soci
Il diritto di voto in Assemblea può essere esercitato solo dai Soci Effettivi.
Non sono ammessi al voto in Assemblea i Soci Effettivi che non risultino in regola con i contributi associativi, anche se di nuova ammissione.
A ogni Socio Effettivo viene attribuito un numero di voti, da uno a nove, da esercitare in Assemblea in base alla tabella riportata nell’Allegato 1 al presente Statuto, in cui vengono evidenziate le fasce dei valori di produzione che determinano il numero di voti spettanti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.
I sistemi di votazione sono proposti da chi presiede l’Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 12 a un massimo di 20 Consiglieri nominati dall’Assemblea tra i rappresentanti dei Soci Effettivi.
In caso di parità di voto tra più eletti si intende nominato il candidato che rappresenta l’Azienda che da più tempo consecutivo risulta iscritta all’Associazione e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al momento della candidatura, ciascun Consigliere può indicare il nominativo di una persona appartenente alla stessa Azienda che, durante il suo mandato, in caso di assenza, lo potrà sostituire in qualità di suo “Consigliere Supplente”.
La partecipazione dei Consiglieri alle riunioni di Consiglio è delegabile unicamente ai rispettivi Consiglieri Supplenti.
Se un Consigliere fosse impossibilitato a partecipare ad una riunione di Consiglio, può richiedere preventivamente al Presidente che a tale riunione partecipi il suo Consigliere Supplente con diritto di voto e presenza valida ai fini del quorum necessario per la validità del Consiglio.
La mancata partecipazione di un Consigliere (o del suo Consigliere Supplente) alle riunioni di Consiglio per quattro volte consecutive, comporta la sua decadenza dall’incarico; tale decadenza viene dichiarata dal Presidente nella riunione successiva.
Il Consigliere decaduto viene sostituito per cooptazione con il primo dei non eletti nell’ultima votazione assembleare.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente dell’Associazione mediante lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo equivalente da spedire almeno 8 giorni prima della riunione.
In casi di eccezionale urgenza può essere fatta per fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presso la sede sociale, o altrove, dove se ne verificasse l’opportunità.
Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato ogni qualvolta il Comitato di Presidenza od almeno cinque Consiglieri lo richiedano per iscritto.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può essere validamente tenuto per teleconferenza, purché siano adottati mezzi idonei per permettere l’identificazione dei partecipanti.
Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio assistono senza diritto di voto il Direttore e i Revisori dei Conti effettivi nominati dall’Assemblea.
Cooptazione
Se nel corso del triennio vengono a mancare fino a un terzo del numero totale dei Consiglieri eletti, i Consiglieri rimasti in carica provvedono ogni volta a sostituirli tramite cooptazione, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 16.
I Consiglieri così nominati restano in carica per la restante durata del triennio.
Raggiunto il numero massimo di cooptazioni previsto nel triennio (un terzo del numero totale dei Consiglieri eletti), non sarà possibile procedere ad ulteriori cooptazioni : in questo caso il Presidente dovrà convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
In mancanza di candidati cooptabili, il Consiglio decade venendo a mancare oltre un terzo del numero totale dei Consiglieri eletti: anche in questo caso il Presidente dovrà convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
- nomina il Presidente dell’Associazione, che coincide con la carica di Presidente del Consiglio Direttivo;
- nomina tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, tre Vice Presidenti, uno in rappresentanza di ciascun settore;
- delibera su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali, seguendo le direttive fissate dall’Assemblea;
- redige, aggiorna ed approva un Codice Etico di comportamento per i Soci;
- fissa le modalità di adesione all’Associazione;
- propone l’ammontare delle quote associative annue ordinarie e l’ammontare dei contributi straordinari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predispone il bilancio preventivo e lo approva;
- determina, in fase di approvazione del bilancio preventivo, l’eventuale importo ed attribuzione dell’emolumento spettante all’organo di amministrazione;
- predispone il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico) ai fini della successiva approvazione dell’Assemblea;
- promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari nell’interesse dei settori rappresentati in Associazione;
- delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi Soci;
- delibera la cessazione della qualità di Socio riferibile all’inadempienza delle aziende associate agli obblighi statutari o agli obblighi di cui al Codice etico di comportamento di cui all’art. 11 del presente Statuto;
- nomina i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed Organizzazioni in genere;
- nomina, su proposta del Comitato di Presidenza, il Direttore dell’Associazione;
- formula e propone, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- delibera o modifica norme regolamentari per l’applicazione del presente Statuto;
- promuove ed attua quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione.
Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un mandato. Un’ulteriore rielezione per un successivo mandato triennale è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a quello di un mandato triennale.
Il Presidente dell’Associazione ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale con facoltà tra l’altro di promuovere giudizi e resistervi, di nominare avvocati e procuratori alle liti e di eleggere domicili.
Egli provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza e, in generale, a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.
Il Presidente in carica è membro di diritto nel Consiglio di Amministrazione della società Salone Internazionale del Giocattolo S.r.l.
Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l’attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività operativa.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente designato dal Presidente stesso con propria delega o, in mancanza di delega, dal Vice Presidente più anziano d’età.
Venendo a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla sua sostituzione.
Il Presidente così eletto, dura in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.
I Vice Presidenti
Nella realizzazione del programma triennale di attività, il Presidente è affiancato nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, da tre Vice Presidenti nominati dal Consiglio Direttivo, uno in rappresentanza di ciascun settore, e da un quarto Vice Presidente di diritto, nella persona del Presidente del Salone Internazionale del Giocattolo S.r.l.
Ciascun Vice Presidente può essere preposto, su designazione del Presidente, ad una delle linee operative in cui si articola l’attività dell’Associazione.
I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.
Essi possono essere rieletti per un mandato. Un’ulteriore rielezione per un successivo mandato triennale è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a quello di un mandato triennale.
Nel caso che vengano a mancare per qualsiasi motivo durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e i nuovi eletti rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto:
- dal Presidente;
- dai tre Vice Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo e rappresentanti i tre settori di cui all’art. 5;
- dal Vice Presidente di diritto (il Presidente della società Salone Internazionale del Giocattolo S.r.l).
Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di tre Vice Presidenti.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente mediante lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo equivalente spedita almeno otto giorni prima della data dell’adunanza, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e della materia da trattare. In casi di eccezionale urgenza può essere fatta per fax o posta elettronica spedita almeno tre giorni prima della riunione.
Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti.
Ogni componente del Comitato di Presidenza ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti spettanti ai presenti; in caso di parità di esito della votazione, la decisione spetta al Presidente.
I sistemi di votazione sono proposti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Attribuzioni del Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza:
- esamina i problemi di rilievo riguardanti l’attuazione degli scopi dell’Associazione ed elabora le relative soluzioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Direttivo;
- assiste il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- prende iniziative al fine di potenziare la solidarietà e la collaborazione tra le imprese operanti nel settore della produzione, importazione, commercializzazione e rappresentanza di giochi e giocattoli, articoli per la prima infanzia, articoli per il Natale, articoli per altre festività e prodotti affini;
- delibera sugli investimenti finanziari del Fondo comune dell’Associazione, provvedendo alla successiva informativa al Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo il Direttore dell’Associazione;
- presenta all’Assemblea una lista di candidati da nominare al Consiglio Direttivo. Tale lista deve essere rappresentativa di tutti i settori e di tutte le categorie presenti in Associazione.
- propone azioni e controlla l’attività dell’Associazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Direttivo.
Revisori dei Conti
L’Assemblea nomina tre Revisori dei Conti Effettivi nonché due Supplenti.
Ciascun Socio può votare per non più di tre candidati.
Risultano eletti Revisori Effettivi i candidati che ottengono il maggior numero di voti e Supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore Effettivo, il Revisore Supplente subentra a quello Effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.
I Revisori dei Conti vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne riferiscono all’Assemblea.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Essi non possono essere componenti del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. Un’ulteriore rielezione per un massimo di un mandato triennale è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a quello del mandato già ricoperto.
Il Direttore
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina il Direttore per l’attuazione dei programmi associativi. All’atto della nomina ne fissa attribuzioni e poteri.
Il Direttore coadiuva il Presidente e partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell’Associazione dei quali redige i relativi verbali in qualità di Segretario.
In conformità dei deliberati degli Organi assembleari, il Direttore attua le direttive del Presidente e mantiene i rapporti all’esterno dell’Associazione.
Disposizioni generali sulle cariche
Le cariche associative possono essere ricoperte esclusivamente dai rappresentanti dei Soci Effettivi.
A rappresentare le aziende nelle cariche associative, potranno essere esclusivamente :
- il titolare o socio dell’azienda;
- il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese;
- i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o direttori generali;
- gli amministratori, gli institori e i dirigenti.
La carica di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica associativa.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Titolo IV • Dell’Esercizio sociale, dei Bilanci, del Fondo Comune
Esercizio sociale e Bilanci
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo elabora ed approva il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
Il Fondo comune
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, finché non siano erogate;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione;
Il Comitato di Presidenza provvede all’amministrazione del fondo comune.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i Soci che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge.
Titolo V • Delle modifiche allo Statuto e dello scioglimento dell’Associazione
Modifiche allo Statuto
Qualsiasi modifica di questo Statuto dovrà essere approvata dall’Assemblea dei Soci.
Per la validità di tale Assemblea in prima convocazione dovranno essere presenti i due terzi dei voti e, in seconda convocazione, il cinquanta per cento dei voti più uno. La deliberazione è presa col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.
Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione potrà essere sciolta per delibera dell’Assemblea, presa con la maggioranza di cui all’articolo 28.
L’Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei liquidatori composta da non meno di tre membri (uno in rappresentanza di ciascun settore) e ne determinerà i poteri.
La destinazione del patrimonio sociale verrà stabilita all’atto stesso della delibera di scioglimento, fermo restando che, fatta eccezione per diversa destinazione imposta dalla legge, in nessun caso il patrimonio dell’Associazione potrà essere devoluto a soggetti diversi da altre associazioni aventi finalità analoghe o da enti con fini di pubblica utilità.
Tabella delle fasce di contribuzione e di attribuzione del numero dei voti spettanti in Assemblea
Valore di produzione (in Euro) | Diritti di voto |
fino a 1.000.000,00 da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 da 2.000.001,00 a 3.500.000,00 da 3.500.001,00 a 5.000.000,00 da 5.000.001,00 a 7.500.000,00 da 7.500.001,00 a 15.000.000,00 da 15.000.001,00 a 25.000.000,00 da 25.000.001,00 a 50.000.000,00 oltre 50.000.001,00 |
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