Guida alla Classificazione ed Etichettatura del Biossido di Titanio
La problematica riguardante il biossido di Titanio è in continuo divenire, riteniamo opportuno riportare alla Vostra attenzione, la Guida alla Classificazione ed Etichettatura del Biossido di Titanio fornita nel mese di settembre 2021 dall’ ECHA (European Chemicals Agency).
Il documento cerca di spiegare in dettaglio come deve essere considerata la classificazione/etichettatura. Nella parte Q&A (capitolo 5), in particolare, si possono trovare domande e risposte di interesse per il nostro settore.
La classificazione di alcune forme di biossido di titanio (TiO2) come sospetti cancerogeni se inalati, è stata pubblicata il 18.02.2020.
La classe di pericolo Carc. 2 è stata assegnata con l’indicazione di pericolo H351 (inalazione) “sospettato di provocare il cancro (inalazione)” nel regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (14° adeguamento al progresso tecnico e scientifico, “ATP”) che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP).
Inoltre, sono state adottate disposizioni per la classificazione delle miscele e l’etichettatura di alcune miscele contenenti TiO2 con dichiarazioni EUH specifiche per l’UE. Questi requisiti si applicheranno dopo un periodo di transizione di diciotto mesi che decorre dal 01.10.2021. Tuttavia, i fornitori possono già applicarli, su base volontaria, prima di questa data.
Questi prodotti sono miscele solide ma non in polvere. Pertanto, secondo la nota 10, queste miscele non devono essere classificate come Carc. 2, H351 (inalazione). Tuttavia, devono essere etichettati con la dichiarazione EUH212 in conformità alla sezione 2.12 dell’allegato II se contengono almeno l’1% di biossido di titanio, indipendentemente dalla dimensione delle particelle.
Gli articoli colorati di bianco con biossido di titanio, come una scatola di plastica, o rifiniti con una miscela contenente biossido di titanio, come la carta patinata, non devono essere classificati ed etichettati. Le regole di classificazione ed etichettatura si applicano solo alle sostanze e alle miscele.
Poiché il regolamento CLP si applica solo a sostanze e miscele, non è necessario classificare o etichettare tali articoli. Se devono essere osservate misure speciali per una manipolazione sicura durante l’uso, ciò è regolato o dalla legislazione sulla sicurezza del prodotto o dalle misure di protezione dei lavoratori in conformità alla direttiva 98/24/CE.