In un contesto sanitario difficile e non privo di preoccupazioni, dopo le disposizioni contenute nel Dpcm di Novembre che ha riconosciuto il “giocattolo” e parte degli articoli della “prima infanzia” tra i beni considerati essenziali, arriva un’altra buona notizia.
Assogiocattoli con immenso piacere informa che il Governo ha recepito le nostre richieste sul valore e il carattere essenziale dei prodotti di prima infanzia. Finalmente anche nelle zone rosse, come indicato nella sezione FAQ del sito del Governo, è possibile vendere tutti gli articoli della prima infanzia.
Questo un estratto della lettera che Assogiocattoli in data 6 Novembre aveva inviato al Governo e al Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia (leggi QUI il testo):
Pur non specificatamente previsto dall’Allegato 23 del Decreto in oggetto, essendo ammesse le attività di vendita al dettaglio di giochi e giocattoli e di confezioni e calzature per neonati anche all’interno delle c.d. Zone Rosse, riteniamo che sia ammessa per coerenza, nonché per analogia distributiva, anche la vendita di articoli per la prima infanzia, quali passeggini, lettini e seggiolini auto (ci permettiamo di rilevare peraltro che quest’ultimi sono obbligatori per legge e imprescindibili per trasportare i bambini dall’ospedale a casa o per effettuare le visite mediche pediatriche, anche durante questo periodo).
Di seguito l’estratto:
È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia?
Sì, è ammessa la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini), poiché si tratta di prodotti essenziali, al pari delle confezioni e calzature per bambini e neonati, dei giochi e dei giocattoli, e l’acquisto di detti beni si configura in termini di necessità.
Il responsabile di ogni attività commerciale, può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di prodotti sopra indicati ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli suddetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.