A seguito delle recenti restrizioni dovute all’aggravarsi della situazione pandemica in Italia, vogliamo ricordare che sulla base delle ultime attuazione del Decreto Legge (valido fino al 30 aprile) restano confermate le precedenti misure del Governo Draghi e del precedente DPCM del 3 Novembre 2020 che riconosce e classifica i negozi di giochi e giocattoli (allegato 23) e quelli di prima infanzia (allegato stralcio FAQ) beni di prima necessità.
Fra questi vi è il mantenimento, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita.
A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali.
Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento.
Aperture nei Centri Commerciali (festivi e prefestivi)
Tali attività commerciali dovranno però rimanere chiuse nei giorni festivi e prefestivi se presenti all’interno di Centri Commerciali e mercati; resteranno aperte invece farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Acquisti al di fuori del Comune di residenza
Fare la spesa o acquisti presso attività commerciali che trattano beni essenziali, rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.