PILLOLA 9: LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
La precedente pillola ha trattato nello specifico il tema della documentazione tecnica che deve essere redatta a supporto della valutazione di conformità effettuata al fine di verificare la rispondenza del giocattolo ai requisiti di sicurezza espressi nella Direttiva 2009/48/CE.
Uno dei documenti contenuti all’interno del fascicolo tecnico è la dichiarazione CE di conformità.
La dichiarazione deve essere redatta dal fabbricante e attesta la conformità ai requisiti essenziali e particolari contenuti all’interno della direttiva (art. 10 e allegato II).
L’importanza di tale documento sta nel fatto che con tale dichiarazione il fabbricante si assume la responsabilità della sicurezza del giocattolo.
La dichiarazione di conformità deve essere redatta nella lingua o nelle lingue accettate dallo stato nel quale il prodotto viene immesso sul mercato. È bene notare, relativamente a questo aspetto, che la documentazione tecnica in generale può essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità (quindi, per esempio, in inglese) e non necessariamente nella lingua dello stato nel quale il prodotto è immesso sul mercato.
La direttiva prescrive che solo in seguito ad una richiesta motivata da parte dell’autorità di vigilanza del mercato deve essere fornita la traduzione delle parti pertinenti nella lingua dello stato nel quale il prodotto è stato commercializzato.
Indipendentemente da quanto prescritto per la documentazione tecnica, la dichiarazione CE di conformità deve, comunque, essere nella lingua dello stato nel quale il prodotto viene immesso sul mercato.
La dichiarazione CE di conformità deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- numero o codice di identificazione unica del giocattolo;
- nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- la presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante;
- identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità, inclusa un’immagine a colori sufficientemente dettagliata;
- elenco della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione cui il giocattolo è conforme (quindi non solo la Direttiva 2009/48/CE ma anche altre direttive applicabili al giocattolo stesso, es. direttiva EMC se il giocattolo è elettrico);
- indicazione di tutte le pertinenti norme armonizzate utilizzate (quindi non solo quelle specifiche relative al settore giocattolo ma anche altre norme armonizzate sotto altre direttive ed utilizzate durante la valutazione di conformità, es EMC o R&TTE…) o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità;
- se del caso, l’organismo notificato…: (denominazione, numero) ha effettuato (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il certificato
- informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data di emissione)
(nome e cognome, funzione)
(firma)
Ricordiamo inoltre che gli importatori devono CONSERVARE per un periodo di 10 anni (dopo l’immissione sul mercato del giocattolo) la relativa dichiarazione CE di conformità emessa dal fabbricante.
Quindi, mentre non è un obbligo dell’importatore conservare tutta la documentazione tecnica per 10 anni, sebbene l’importatore debba assicurarsi che sia stata prodotta dal fabbricante e che sia resa disponibile alle autorità, l’importatore deve ricevere obbligatoriamente dal fabbricante la dichiarazione CE di conformità e conservarla in prima persona.
Ovviamente qualora l’importatore sia ritenuto fabbricante ai fini della Direttiva, quindi per esempio quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, sarà sua responsabilità dover redigere la dichiarazione di conformità CE.