Giocattoli – Aggiornamenti normativi per il mercato Europeo:
La nuova proposta di Regolamento sulla Sicurezza dei giocattoli
a cura di UL-IISG
La sicurezza dei giocattoli è attualmente regolamentata dalla Direttiva 2009/48/CE.
Come previsto dalla Direttiva stessa, gli Stati membri devono riferire ogni cinque anni sull’applicazione della sicurezza dei giocattoli Direttiva nei loro territori nazionali. La prima valutazione ha riguardato il periodo 2009-2013, la seconda 2014 – 2018.
Durante questa seconda valutazione della direttiva, la Commissione ha individuato una serie di carenze emerse durante l’applicazione pratica della direttiva da quando è stata adottata nel 2009. In particolare, la valutazione ha individuato alcune carenze nel garantire un elevato livello di protezione dei bambini da possibili rischi derivanti dai giocattoli , in particolare dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche nocive. La valutazione ha inoltre concluso che l’attuazione della direttiva mancava di efficacia, in particolare nel contesto delle vendite online, e sulla permanenza, all’interno del mercato dell’Unione, di molti giocattoli non sicuri.
Per questo motivo, dopo un periodo di feedback e consultazione pubblica, il 28 luglio 2023 la Commissione Europea ha pubblicato una prima proposta per un nuovo Regolamento sulla sicurezza dei giocattoli.
Il testo di proposta di Regolamento è soggetto a consultazione pubblica fino al 31 Ottobre 2023 e attualmente prevederebbe un periodo di transizione di 30 mesi a seguito della eventuale pubblicazione. Tale periodo è stato previsto per consentire alla Commissione di preparare l’attuazione e i requisiti tecnici del passaporto di prodotto e, dall’altro, per consentire ai produttori, agli organismi notificati e gli Stati membri di adattarsi ai nuovi requisiti.
Il regolamento include alcune modifiche e proposte (clicca QUI)
L’ambito di applicazione del regolamento rimane lo stesso, tuttavia le fionde e le catapulte non sono più escluse dall’ambito di applicazione del regolamento.
- Sebbene le categorie di requisiti particolari di sicurezza nell’allegato II rimangano le stesse della direttiva 2009/48/CE, il requisito generale di sicurezza va oltre la protezione della salute fisica e della sicurezza degli utenti, per includere il benessere psicologico e lo sviluppo cognitivo dei bambini .
- Le restrizioni generiche relative a sostanze Caparticolarmente dannose includono ora: (i) sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; (ii) interferenti endocrini, (iii) sensibilizzanti respiratori e (iv) sostanze tossiche per un organo specifico. Pertanto sono state incluse nuove sostanze. Le possibilità di deroga a questo divieto sono state limitate. Nelle deroghe non sono individuati specifici limiti di accettabilità.
- La parte C dell’appendice è ora applicabile a tutti i giocattoli (non solo quelli destinati ad essere messi in bocca o destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi).
- Il produttore è tenuto a creare un passaporto del prodotto per il giocattolo comprendente le pertinenti informazioni sulla conformità. Tale strumento sostituirà la dichiarazione di conformità.
- Resta ferma la presunzione di conformità dei giocattoli quando i fabbricanti applicano le pertinenti norme armonizzate o parti di esse pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Tuttavia, per garantire la presunzione di conformità in assenza di norme armonizzate pertinenti, la Commissione avrà il potere di adottare delle specifiche comuni. È la prima volta che il regolamento menziona la possibilità di utilizzare questo tipo di strumento da parte della Commissione.
Alcuni nuovi obblighi attualmente contenuti nella proposta che potrebbero impattare i produttori (clicca QUI)
- I fabbricanti indicano il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati. In questo contesto, è stata aggiunta la necessità di riportare anche un indirizzo postale elettronico.
- Sarà consentita la sostituzione del Warning in forma scritta con un pittogramma, pertanto non sarà più necessaria la traduzione in più lingue dell’Unione
- I fabbricanti rendono pubblico un numero di telefono, un indirizzo elettronico, una sezione dedicata del loro sito web o un altro canale di comunicazione, consentendo ai consumatori o ad altri utenti finali di presentare reclami riguardanti la sicurezza dei giocattoli e di informare i fabbricanti di eventuali incidenti o problemi di sicurezza problemi che hanno riscontrato con tali giocattoli.
- I fabbricanti, prima di immettere il giocattolo sul mercato:
– Creano un passaporto di prodotto per il giocattolo.
– Appongono un data carrier sul giocattolo o su un’etichetta attaccata al giocattolo.
– Appongono la marcatura CE
– Caricano l’identificativo unico del prodotto e l’identificativo unico dell’operatore economico del giocattolo nel registro del passaporto di prodotto, nonché qualsiasi altra informazione aggiuntiva eventualmente richiesta.
Essendo il Regolamento in fase di proposta è importante in questo momento capire quali sono i contenuti, le novità e rimanere aggiornati. Grazie ai servizi di Regulatory UL Solutions si propone come punto di riferimento per le aziende che vogliono seguirne l’evoluzione per essere pronte nel momento in cui verrà confermata ed entrerà in vigore.
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