Pensione anticipata dell’agente: non spetta l’indennità di fine rapporto se non sono richiamati gli AEC
a cura di FTA AVVOCATI
Con ordinanza n. 17235 del 15 giugno 2023 la Cassazione si è pronunciata sul tema della debenza dell’indennità di fine rapporto all’agente, che recede dal contratto di agenzia per maturazione della pensione anticipata di vecchiaia.
In particolare, in tale provvedimento la Suprema Corte ha affermato che:
- l’indennità di fine rapporto disciplinata dall’art. 1751 codice civile non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività. Al di fuori di tali eccezioni, il recesso dell’agente rappresenta per legge, sempre (anche in caso di maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia), un fatto impeditivo del diritto all’indennità di fine rapporto;
- l’uso del termine “età” nell’art. 1751 codice civile accanto a quelli di “infermità o malattia” rende evidente che la finalità di tale norma sia quella limitare il diritto all’indennità di fine rapporto a ipotesi caratterizzate da un impedimento assoluto dell’attività idoneo a giustificare il recesso. In tale contesto l’età non può che richiamare il concetto di raggiunti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia;
- la previsione legislativa contenuta nell’art. 1751 codice civile è certamente derogabile, in favore dell’agente, dalla contrattazione collettiva.
Secondo l’ordinanza in commento la maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia da parte dell’agente non integra di per sé l’ipotesi che consente ai sensi dell’art. 1751 codice civile di recedere da un rapporto di agenza, senza perdere il diritto all’indennità di fine rapporto.
Pertanto, non spetta l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile all’agente che recede dal contratto di agenzia per maturazione della pensione anticipata di vecchiaia.
Tuttavia, qualora il contratto individuale di agenzia richiami gli Accordi Economici Collettivi e il recesso dell’agente sia basato sulla maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, allora all’agente spetta l’indennità suppletiva di clientela prevista dagli Accordi Economici Collettivi.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia in esame, la previsione legislativa contenuta nell’art. 1751 codice civile è derogabile dalla contrattazione collettiva in favore dell’agente.