PILLOLA 17: IGIENE E RADIOATTIVITA’
I requisiti di sicurezza particolari cui un giocattolo deve essere conforme per poter soddisfare quanto richiesto dalla Direttiva 2009/48/CE includono, oltre alle proprietà fisico meccaniche, elettriche e chimiche, anche aspetti legati all’igiene e alla radioattività.
Le voci igiene e radioattività non rappresentano una novità assoluta introdotta dalla nuova direttiva, in quanto sono già presenti all’interno della Direttiva 88/378/CEE.
Tuttavia, in particolar modo per quanto concerne l’igiene, la nuova direttiva dettaglia maggiormente cosa si debba considerare incluso nel concetto di IGIENE specialmente nel caso di giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi.
Quindi si va oltre l’indicazione generica, già presente nella Direttiva 88/378/CEE, secondo la quale “i giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione”.
Tale requisito già comportava, per esempio, la necessità di effettuare test microbiologici nei giocattoli contenenti liquidi o paste.
La nuova direttiva esplicita chiaramente che i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi devono essere progettati in modo da permetterne la pulizia.
Diversi trattamenti di pulizia si devono applicare ai giocattoli secondo le loro caratteristiche intrinseche e i materiali con i quali sono realizzati.
Per esempio, giocattoli di stoffa senza elementi che si rovinano in caso di immersione (peluche semplici senza componenti elettriche) devono poter essere lavati e puliti anche in lavatrice.
L’aspetto fondamentale è poi che la sicurezza del giocattolo dovrà essere garantita anche dopo che la pulizia è stata effettuata.
Pertanto i test sul prodotto dovranno tenere in considerazione questo aspetto e permettere la valutazione della sicurezza dopo cicli di pulizia da effettuarsi in modo diverso a seconda della tipologia di giocattolo preso in considerazione.
Relativamente al requisito di RADIOATTIVITÀ, la direttiva fa riferimento al Capitolo III del trattato che istituisce la Comunità Europea dell’energia atomica.
Il capitolo III del trattato fa riferimento e rimanda alla definizione di standard sviluppati a livello comunitario al fine di proteggere i lavoratori e il pubblico generico dalle radiazioni ionizzanti. Non è ancora chiaro se il soddisfacimento di questo specifico requisito di sicurezza possa comportare l’esecuzione di verifiche o test specifici o se, più probabilmente, potrà essere affrontato ed esaurito nell’ambito del Safety Assessment che il produttore dovrà fare per ciascuno dei giocattoli immessi sul mercato.