PILLOLA 6: LA MARCATURA CE
SIGNIFICATO DELLA MARCATURA CE
La marcatura CE riveste un ruolo fondamentale in ambito legislativo.
Essa infatti è la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti da tutta la normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione.
Questo significa che, quando il fabbricante appone su un giocattolo la marcatura CE, dichiara implicitamente la conformità del giocattolo stesso ai requisiti essenziali della Direttiva Sicurezza Giocattoli, ma in alcuni casi non solo a quella. La presenza della marcatura CE su un giocattolo attesta la conformità a tutte le direttive applicabili che prevedono l’apposizione della marcatura CE (Direttive Nuovo Approccio, ad esempio Direttiva 2004/108/CE in materia di compatibilità elettromagnetica).
La marcatura CE rappresenta dunque l’elemento conclusivo di un intero processo di conformità ed il suo significato non può essere sottovalutato.
Il fabbricante, infatti, può apporre la marcatura CE su un giocattolo solo dopo avere espletato tutte le necessarie procedure e verifiche di conformità ai requisiti applicabili; dopo avere redatto una dichiarazione CE di conformità e avere predisposto un’opportuna documentazione tecnica. Il fabbricante assume la completa responsabilità derivante dall’applicazione di tale marcatura.
Gli importatori e i distributori (quando non agiscono in qualità di fabbricanti ai sensi della Direttiva) devono verificare la presenza e la correttezza della marcatura CE sul prodotto e devono sincerarsi che essa sia stata apposta dal fabbricante al termine di una effettiva valutazione di conformità del giocattolo sul quale tale marcatura è presente.
Possono essere immessi sul mercato solo giocattoli provvisti della marcatura CE.
Giocattoli privi della marcatura CE possono tuttavia essere utilizzati in occasione di fiere o esposizioni purché sugli stessi sia presente un’indicazione chiara che precisi che il prodotto non è conforme alla direttiva di riferimento e che gli articoli utilizzati a fine espositivo non siano messi a disposizione di terzi prima di essere resi conformi.
È inoltre vietato che sul prodotto o sull’etichetta o, ancora, sull’imballaggio siano presenti marcature diverse che possano generare errori relativamente al significato di tale marcatura.
La direttiva prevede che la marcatura CE sia apposta in modo visibile, leggibile e indelebile:
- sul giocattolo; o
- su un’etichetta affissa; o
- sull’imballaggio; o
- su un foglio informativo (solo nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti).
Elemento innovativo e di fondamentale importanza rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, è che la marcatura CE deve essere visibile dall’esterno dell’imballaggio del giocattolo.
Qualora la marcatura CE fosse presente sull’articolo in modo tale da non risultare visibile dall’esterno del packaging, è OBBLIGATORIO che la marcatura CE sia riportata anche sull’imballo.
GRAFICA
La marcatura CE non cambia graficamente (proporzioni e configurazione) rispetto alla marcatura CE che già attualmente è obbligatorio porre sui giocattoli.
Il simbolo grafico deve SEMPRE presentare la forma seguente:
Può essere ingrandito o rimpicciolito (fino ad un’altezza minima di 5 mm) ma non possono esserne modificate le proporzioni.
Ricordiamo che:
- la mancata apposizione della marcatura CE o
- l’apposizione della marcatura senza che ne sussistano i presupposti tecnici e procedurali e in assenza della relativa documentazione di supporto costituiscono elementi di non conformità alla Direttiva che saranno perseguibili in Italia sulla base delle modalità definite all’interno del decreto di recepimento.
REGOLE PER L’APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE
Le regole per la marcatura CE sono definite all’interno del Regolamento (CE) n.765/2008 al quale la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli fa esplicito riferimento.