PILLOLA 2: NUOVA DIRETTIVA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI: cos’è un giocattolo?
Dopo una prima pillola introduttiva iniziamo ad esaminare in modo più dettagliato i principali cambiamenti che seguiranno l’entrata in vigore della nuova Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. Punto di partenza fondamentale per cominciare questo approfondimento è sicuramente la definizione del campo di applicazione della nuova direttiva.
Lo scopo della pillola di questa settimana è proprio quello di rispondere alla domanda “COS’È UN GIOCATTOLO?” ed individuare quali siano le principali differenze rispetto all’approccio attuale. Anche nella definizione di “giocattolo”, infatti, saranno introdotti concetti estremamente importanti, che non stravolgono l’approccio attuale, ma definiscono e in qualche caso ampliano il campo di applicazione.
Sul nuovo testo si legge:
“La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco dai bambini di età inferiore a 14 anni”.
Questa definizione risulta sensibilmente differente rispetto a quella attualmente presente nella Direttiva 88/378/CEE:
“Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni”.
RIEPILOGANDO:
DEFINIZIONE DI GIOCATTOLO
NUOVA DIRETTIVA | DIRETTIVA 88/378/CEE |
Prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco dai bambini di età inferiore a 14 anni | Qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni |
Nella nuova definizione, troviamo esplicitato un concetto, ossia quello di includere nella categoria merceologica “giocattolo” anche articoli che hanno una funzione ludica addizionale che non coincide con la funzione principale o primaria (ad esempio: alcune tipologie di portachiavi, di penne o di cuscini).
In sintesi: l’aggiunta di un valore ludico a un articolo, comporta che questo debba essere rispondente ai requisiti della Direttiva Sicurezza dei Giocattoli.
La Direttiva esclude poi una serie di prodotti dalla definizione di “giocattolo”.
Tali articoli sono elencati all’interno dell’Allegato I, con una struttura analoga a quella della Direttiva 88/378/CEE. Anche in questo caso sono evidenti importanti differenze rispetto all’approccio attuale.
Riassumiamo di seguito i contenuti del nuovo Allegato I “ELENCO DEI PRODOTTI ESPRESSAMENTE NON CONSIDERATI GIOCATTOLO AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA” segnalando le principali differenze con il precedente testo:
- DECORAZIONI E ADDOBBI PER FESTIVITÀ E CELEBRAZIONI: questa definizione amplia il campo delle esclusioni presenti nella Direttiva 88/378/CEE che faceva riferimento alle sole decorazioni natalizie;
- PRODOTTI DESTINATI AI COLLEZIONISTI ADULTI (quali modelli in scala ridotta, fedeli e dettagliati, bambole folcloristiche, repliche storiche di giocattoli e riproduzioni di armi da fuoco reali): con l’entrata in vigore della nuova direttiva il prodotto o l’imballaggio dovranno riportare un’avvertenza chiara e leggibile che indicherà che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età pari a 14 anni e superiore;
- ATTREZZATURE SPORTIVE (quali pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard, solo se destinati a bambini di peso superiore a 20 Kg.);
- BICICLETTE in riferimento all’altezza della sella: non sono giocattoli le biciclette con altezza della sella superiore a 435 mm;
- MONOPATTINI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PROGETTATI PER LO SPORT O DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI SULLA PUBBLICA VIA O SU PERCORSI PUBBLICI:questa esenzione appare per la prima volta all’interno della nuova Direttiva;
- VEICOLI ELETTRICI DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI SULLA PUBBLICA VIA, SU PERCORSI PUBBLICI O SUI MARCIAPIEDI DEGLI STESSI: si tratta di un’esenzione completamente nuova che non ha corrispondenti all’interno della Direttiva 88/378/CEE;
- ATTREZZATURE NAUTICHE DA UTILIZZARE IN ACQUE PROFONDE E AUSILI PER IL NUOTO: è esplicitamente citato l’esempio dei salvagenti a mutandina, ma in questo gruppo di prodotti sono inclusi anche dispositivi di protezione individuale quali braccioli o giubbetti da nuoto;
- PUZZLE con più di 500 pezzi;
- FUCILI E PISTOLE A GAS COMPRESSO E ARCHI PER IL TIRO CON L’ARCO DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 120 CM: questi ultimi, in particolare, sono menzionati per la prima volta nell’elenco delle esclusioni all’interno della nuova Direttiva.
- FUOCHI D’ARTIFICIO E CAPSULE A PERCUSSIONE PER ARMI NON GIOCATTOLO;
- GIOCHI CON DARDI APPUNTITI QUALI FRECCETTE CON PUNTE METALLICHE;
- PRODOTTI EDUCATIVI FUNZIONALI: ferri da stiro e articoli funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt, che devono essere utilizzati in presenza di adulti e a fini didattici;
- PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI PER SCOPI EDUCATIVI SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UN EDUCATORE (per esempio le apparecchiature scientifiche): si tratta di un’esenzione completamente nuova che non ha corrispondenti all’interno della Direttiva 88/378/CEE;
- APPARECCHIATURE ELETTRONICHE QUALI PC, CONSOLE DI GIOCO E RELATIVE PERIFERICHE, NON CONCEPITI SPECIFICAMENTE PER BAMBINI E SENZA VALORE LUDICO, USATI PER ACCEDERE A SOFTWARE INTERATTIVI: si tratta di un’esenzione più dettagliata rispetto a quella attualmente presente nella Direttiva 88/378/CEE che fa riferimento ai soli videogiochi;
- SOFTWARE INTERATTIVI e SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE: all’interno di questi gruppo di articoli sono compresi i giochi elettronici, i cd o gli altri supporti con i quali essi saranno forniti;
- SUCCHIETTI PER NEONATI E BAMBINI PICCOLI: rientrano, già attualmente, nella categoria degli articoli di puericultura;
- APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ATTRATTIVI PER BAMBINI: già coperti da norme relative al settore illuminazione;
- TRASFORMATORI PER GIOCATTOLI: rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CEE;
- ACCESSORI MODA PER BAMBINI NON DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI A SCOPO LUDICO.
Oltre alla lista di articoli non considerati giocattolo ai fini della Direttiva, sono esplicitate categorie di articoli ai quali la Direttiva non si applica, sebbene si tratti di articoli con un valore ludico e destinati ad essere utilizzati dai bambini:
- attrezzature per aree da gioco per uso pubblico (normate separatamente: serie EN 1176);
- veicoli giocattolo con motore a combustione;
- macchine a vapore giocattolo;
- fionde o catapulte;
- macchine da gioco automatiche per uso pubblico (anche queste sono oggetto di specifiche norme di riferimento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine).
È importante comunque ricordare che: per tutti gli articoli non inclusi nella definizione di giocattolo, o per i quali la Direttiva non si applica, sarà opportuno, di volta in volta, verificare quali siano le NORME DIRIFERIMENTO APPLICABILI o quali siano.