PILLOLA 1: NUOVA DIRETTIVA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI: introduzione
TEMPI
La nuova Direttiva che aggiorna, modifica ed integra le attuali disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei giocattoli sarà a breve pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni attualmente contenute nella Direttiva 88/378/CEE saranno abrogate 2 anni dopo l’entrata in vigore del nuovo provvedimento per tutti i requisiti ad eccezione dei requisiti chimici, che saranno abrogati 4 anni dopo.
Pertanto per i 2 anni (4 per i requisiti chimici) successivi all’entrata in vigore della nuova Direttiva potranno ancora essere immessi sul mercato giocattoli conformi alle disposizioni della Direttiva 88/378/CEE, attualmente in vigore, sulla base delle relative norme armonizzate.
Ricordiamo che la Direttiva dovrà essere recepita in ciascuno stato membro prima di essere implementata all’interno del territorio nazionale. Il recepimento dovrà avvenire entro i due anni successivi all’entrata in vigore al fine di garantire che tutti gli stati implementino contemporaneamente i requisiti di sicurezza delle disposizione europee.
Esiste quindi tutto il tempo necessario per adeguare i prodotti ai nuovi requisiti.
STRUTTURA DELLA DIRETTIVA
La Direttiva è suddivisa in 9 Capi e 5 Allegati di cui forniamo qui di seguito un elenco.
Ogni capitolo sarà oggetto di una specifica futura “pillola” informativa.
- CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI (ambito di applicazione/definizioni)
- CAPO II – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI (fabbricanti, importatori, distributori)
- CAPO III – CONFORMITÀ DEI GIOCATTOLI (requisiti essenziali di sicurezza, le avvertenze la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità)
- CAPO IV – VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ (procedure che possono essere seguite dai fabbricanti per valutare la sicurezza di un giocattolo)
- CAPO V – NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DIVALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
- CAPO VI – OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI (vigilanza del mercato)
Gli ultimi 3 CAPI stabiliscono le procedure di Comitato (ossia: le procedure in base alle quali la Commissione esercita le competenze di esecuzione conferitele dall’autorità legislativa, le disposizioni amministrative gravanti sugli stati membri e le disposizioni transitorie e finali).
Di fondamentale importanza per fabbricanti ed importatori appaiono gli obblighi e le prescrizioni contenute negli allegati.
- ALLEGATO I – ELENCO DEI PRODOTTI NON CONSIDERATI GIOCATTOLO.
- ALLEGATO II – REQUISITI PARTICOLARI DISICUREZZA: definisce con maggior dettaglio le proprietà fisico-meccaniche, chimiche, elettriche, di igiene e radioattività che i giocattoli devono rispettare per essere conformi ai principi essenziali di sicurezza.
- ALLEGATO III – DICHIARAZIONE DICONFORMITÀ: dettaglia le informazioni che dovranno essere contenute nella dichiarazione di conformità che deve essere conservata all’interno della documentazione tecnica relativa al giocattolo.
- ALLEGATO IV – DOCUMENTAZIONE TECNICA: elenca i documenti che devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti per ciascun giocattolo immesso sul mercato.
- ALLEGATO V– AVVERTENZE: definisce i contenuti e il posizionamento delle avvertenze che devono accompagnare alcune tipologie di giocattoli.
ALCUNI CAMBIAMENTI PRINCIPALI
Tutte le modifiche introdotte nella nuova Direttiva sono volte a garantire un maggiore livello di sicurezza dei giocattoli e di tutela dei bambini che li usano.
Questo si tradurrà praticamente in:
- un aumento dei requisiti di sicurezza che devono essere rispettati;
- una più precisa definizione degli obblighi;
- una necessità di garantire la rintracciabilità dei giocattoli immessi sul mercato;
- un sistema di controllo della produzione.
Alcuni dei cambiamenti più significativi sono relativi alla necessità, da parte del fabbricante, di:
- effettuare una valutazione dei rischi per ciascuno dei prodotti immessi sul mercato tenendo conto della corretta classificazione d’età del giocattolo;
- rispettare nuovi requisiti e più restrittivi requisiti di sicurezza chimica dei giocattoli in particolare per sostanze cancerogene mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), fragranze, metalli e sostanze estraibili;
- conservare e mantenere a disposizione delle autorità competenti la documentazione tecnica relativa ad ogni prodotto per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato del prodotto (tempo non specificato nell’attuale Direttiva);
- rispettare specifici requisiti di sicurezza e marcatura per i giocattoli negli alimenti;
- garantire che il giocattolo sia sicuro anche a seguito di trasporto e stoccaggio.