Pensione anticipata dell’agente: non spetta l’indennità di fine rapporto se non sono richiamati gli AEC
ACADEMY FOCUS-OS a cura di FTA AVVOCATI
Con ordinanza n. 17235 del 15 giugno 2023 la Cassazione si è pronunciata sul tema della debenza dell’indennità di fine rapporto all’agente, che recede dal contratto di agenzia per maturazione della pensione anticipata di vecchiaia.
Secondo l’ordinanza in commento la maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia da parte dell’agente non integra di per sé l’ipotesi che consente ai sensi dell’art. 1751 codice civile di recedere da un rapporto di agenza, senza perdere il diritto all’indennità di fine rapporto.
Pertanto, non spetta l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile all’agente che recede dal contratto di agenzia per maturazione della pensione anticipata di vecchiaia.